milano interneIstituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Milano

Stranieri

 

(LE PARTI IN ROSSO SONO DA VERIFICARE)

Ammissione di ricercatori di Paesi terzi negli Stati Membri dell'Unione, per una durata superiore a tre mesi, a fini di ricerca scientifica

Obiettivo: facilitare, in termini di tempistiche, l'iter burocratico relativo al rilascio del nulla osta, visto di ingresso e permesso di soggiorno per ricerca scientifica.

 

Per cittadini non comunitari ammessi a svolgere progetti di ricerca di ricerca per periodi superiori a tre mesi, si applica l'art 27ter D.Lgs.286/98 modificato da D.Lgs. 17/08 e D.L.145/13 convertito con modificazioni dalla L.9/14 (in applicazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica, al di fuori delle quote del Decreto Flussi), divenuto pienamente operativo a partire dal 1° luglio 2009.

Tale Decreto (D.Lgs. 17/08) ha introdotto una novità in ambito di Visti e Permessi di Soggiorno: è stato specificatamente concepito un Visto per Ricerca Scientifica, seguito dal Permesso di Soggiorno per Ricerca Scientifica.

Le procedure di ammissione, previste ai sensi del Decreto, sono applicabili per coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca da svolgersi in Italia e che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca.

Ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste, il cittadino straniero è denominato ricercatore.

Il programma di ricerca deve essere svolto nell'ambito di una Convenzione di Accoglienza (CdA) stipulata tra il ricercatore e l'Istituto di Ricerca (INFN): il primo si impegna a realizzare il progetto di ricerca, il secondo ad accogliere il ricercatore.

Il Decreto stabilisce che gli Istituti di Ricerca, per potere attivare la CdA, devono essere autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il quale ha pubblicato ed aggiorna periodicamente un elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono ricercatori di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca nelle forme di lavoro subordinato, autonomo o borsa di addestramento all ricerca. La CdA stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore.

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17.03.2014, recante modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione, introduce la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione, possano provenire non solo dall'Istituto di Ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanaziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro Istituto di Ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

Le fasi da seguire al fine dell'ingresso per ricerca di un cittadino non comunitario sono:

1 Definizione del progetto

Questa fase è di competenza dell'ente responsabile della gestione del contratto (INFN)

L'ente (INFN) provvede alla valutazione e appprovazione di un progetto di ricerca

Il candidato deve essere valutato anche sulla base dei titoli

La procedura dovrà essere bandita previa verifica della copertura finanziaria:

a - risorse mensili messe a disposizione del ricercatore

b - spese per il viaggio di ritorno

c - stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari eventualmente ricongiunti

https://www.ac.infn.it/personale/pdf_assicurazioni/Polizza%20RSM%20ospiti%20stranieri.pdf

ovvero l'obbligo per l'ente (INFN) di provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

d - farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della CdA.

2 Stipula della Convenzione di Accoglienza

Questa fase è di competenza dell'ente responsabile della gestione del contratto (INFN).

La CdA viene registrata dal portale INFN.

La CdA sottoscritta dall'ente (Direttore della Sezione INFN di riferimento) con numero, data della Delibera del CD viene inviata per email in formato PDF al ricercatore quando è ancora all'estero.

Il ricercatore si impegna a restituire la CdA firmata al Servizio di Direzione INFN di riferimento (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e consegnarla in originale quando sarà arrivato in Italia.

La CdA firmata dal Direttore e dal ricercatore viene quindi ricaricata nel portale INFN.

Per la CdA si deve fare riferimento al modello in italiano (clicca qui) e in inglese (clicca qui) (il modello in inglese è redatto solo a beneficio del ricercatore, la versione in italiano è quella ufficiale).

3 Richiesta di Nulla Osta per Ricerca Scientifica

Questa fase è di competenza dell'ente (INFN - Servizio di Direzione delle Sezione di riferimento)

La richiesta telematica di Nulla Osta per la Ricerca deve essere fatta a nome del Direttore della Sezione INFN - SPID del direttore collegandosi al

https://portaleservizi.dlci.interno.it/

dove verranno ....



1) Documento, attestante l’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (L’iscrizione è valida per cinque anni);
2) Convenzione di accoglienza stipulata tra l’istituto di ricerca e il ricercatore nella quale devono essere previsti, inderogabilmente, gli elementi contenuti nel comma 3 dell’art. 27 ter. In particolare Il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto, previa valutazione dell’oggetto della ricerca stessa e dei titoli in possesso del ricercatore;
3) L’impegno del ricercatore a realizzare il progetto approvato nonché quelli dell’istituto di ricerca volti ad accogliere il ricercatore, ad assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, a corrispondere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, a sostenere le spese per il viaggio di ritorno, a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ed, infine, a provvedere alla loro iscrizione al servizio sanitario nazionale. Sulla base dell’art. 27 ter comma 3 bis le risorse mensili dichiarate nella convenzione possono provenire non solo dall’istituto di ricerca che la sottoscrive ma anche dal sostegno finanziario dell’ UE, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile;
4) Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita dall’autocertificazione);
5) Copia documento di identità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la fotocopia del permesso di soggiorno);
6) Fotocopia del passaporto del lavoratore (stesso documento indicato sull’istanza);
7) N. 1 marca da bollo indicata in domanda;
8) N. 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre sul nulla osta;


DOCUMENTI ALLOGGIO


(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)*
· Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
· Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l’abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
· Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
· Copia documento di identità in corso di validità dell’ospitante;
· Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; oppure:
  prenotazione dell’albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in
originale (più fotocopia);
· Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

Ricevuti i documenti sopraelencati  e la conseguente consegna della documentazione cartacea allo SUI, previo appuntamento, l'ufficio può procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta

Ottenuta comunicazione ufficiale allo SUI in merito al rilascio del Nulla Osta, in caso di insussistenza, da parte della Questura, di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, ll nulla osta  viene inviato per email  al ricercatore e alla relativa rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese di residenza permanente presso cui il ricercatore stesso farà richiesta di visto di ingresso.

La CdA decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del Nulla Osta.

4 Richiesta del Permesso di Soggiorno per Ricerca Scientifica

Questa fase è di competenza dell'INFN e del ricercatore stesso che interagiscono con la Prefettura di Milano.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore l'INFN deve prenotare un appuntamento tramite l'agenda sul sito della Prefettura di Milano per la firma del contratto di soggiorno

https://www.prefettura.it/milano/contenuti/Autorizzazioni_lavoro_subordinato_in_casi_particolari_art._27_t.u._286_98-15231.htm

 e presentarsi con i seguenti documenti in originale :

....................................

Presso la Prefettura Il ricercatore riceve le informazioni relative  la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno (clicca qui) per la durata del programma di ricerca, che consente lo svolgimento dell'attività indicata nella CdA nelle forme di lavoro subordinato, autonomo o borsa di addestramento che avverrà presso lo SUI (su appuntamento espressamente fissato dallo Sportello Unico), sottoscrizione Accordo di Integrazione (qualora il ricercatore abbia un contratto di giorni pari/superiori a 365) ed il kit, ovvero l'elenco documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno per ricerca che dovranno essere compliati ed inoltrati presso lo Sportello Amico di Poste Italiane (qui di seguito):

  • Fotocopia del permesso di soggiorno;
  • Fotocopia della carta d'identità;
  • Fotocopia del Passaporto;
  • Codice fiscale;
  • Certificato di Stato di famiglia;
  • Contratto di soggiorno;*
  • Contratto di lavoro;
  • Lettera d'accoglienza;
  • Busta paga ultime 6/Bollettini INPS
  • copia del CUD;
  • 4 fototessere
  • Marca da bollo da 16

Lo Sportello postale rilascerà al ricercatore la ricevuta cartacea valida per l'ottenimento del PdS elettronico, unitamente alla lettera di convocazione per essere sottoposto al fotosegnalamento presso l'uffico Immigrazione.

Successivamente, il ricercatore, dovrà rivolgersi nuovamente all'INFN per portare a termine le procedure inerenti al contratto stesso e per consegnare una copia della ricevuta cartacea della richiesta del PdS.

L'INFN provvede alla iscrizione al SSN, alla stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari eventualmente ricongiunti

https://www.ac.infn.it/personale/pdf_assicurazioni/Polizza%20RSM%20ospiti%20stranieri.pdf

PROROGA DEL PROGETTO DI RICERCA

In caso di proroga del progetto di ricerca sarà necessario presentare una nuova CdA allo SUI, specificando il periodo dell'attività di ricerca.

Successivamente il ricercatore potrà richiedere il rinnovo del PdS, sulla base della proroga della sua attività di ricerca.

La modalità è la stessa nel caso in cui il ricercatore debba, al termine del progetto di ricerca, intraprenderne uno nuovo presso l'INFN.

Non si deve chiedere il Nulla Osta per la Ricerca per i ricercatori in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali comunitaria.

In questo caso si applicano le stesse modalità di ammissione/assunzione previste per i cittadini italiani/comunitari.

Coesione familiare

E' consentito, al ricercatore, il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del PdS. Ai familiari ne viene rilasciato uno di durata pari a quello del ricercatore.

Per i familari a carico del ricercatore è consentita la conversione del visto per turismo o PdS per cure mediche ed assistenza minori in PdS per motivi familiari con il coniuge o figlio da richiedere entro 1 anno dalla scadenza del PdS per cure mediche, assistenza minori, turismo (clicca qui)

Per conversione da cure mediche,assistenza minori a famiglia, presentare istanza direttamente allo SUI.

 Per conversione da turismo a famiglia presentare direttamente agli Uffici Postali Abilitati tramite compilazione di kit per il PdS elettronico

REDDITO percepito nell'anno precedente alla richiesta, NECESSARIO al CONIUGE titolare di Permesso per Lavoro per potere richiedere la coesione familiare:

RICHIEDENTE solo : 5900 euro

una persona a carico: 8624 euro

per due persone a carico: 11499

per tre persone a carico: 14374

per 4 o più persone a carico : 17249

(per questi ultimi dati chiedere maggiori informazioni ai patronati)

 

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